Ebbene datemi la possibilità di scardinare questa consuetudine, se non altro in virtù del principio liberista secondo cui la verità è sempre in movimento a differenza del sonno dogmatico dell’opinione definitiva (JOHN STUART MILL,Saggio sulla libertà 1859).
L’unico riferimento normativo è indubbiamente quello presente nell’art. 2, Allegato A della TARIFFA, Parte I, del d.p.r. 642 del 1972 dedicata Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine, secondo cui vanno in bollo le Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti.
L’imposta di bollo, sulla base del dato letterale, segue l’esistenza di un rapporto giuridico costitutivo o certificativi in quanto postula rispettivamente l’esistenza di negozi mediante i quali si creano, modificano, o si estinguono rapporti giuridici ovvero di negozi mediante i quali si accertano o si documentano rapporti giuridici.
L’offerta in sé considerata non è in grado di generare alcun rapporto giuridico in quanto si pone come proposta negoziale che dovrà essere poi accettata; solo con l’accettazione invero si conclude il negozio giuridico. Non appare superfluo sottolineare che nell’attuale impostazione normativa il negozio giuridico si genera solo con la stipula del contratto, posto che l’aggiudicazione costituisce espressis verbis solo il provvedimento amministrativo che individua l’offerta ritenuta idonea tra quelle presentate.
Basti ricordare che il comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006 statuisce che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
Ne consegue che il fatto giuridico rilevante, che nel caso di specie “costituisce” il rapporto giuridico, secondo quanto indicato nell’art. 2, Allegato A della TARIFFA, Parte I, del d.p.r. 642 del 1972, è unicamente intercettabile nel contratto.
In termini strettamente giuridici, le offerte non possono essere qualificate come atti giuridici contenenti dichiarazioni con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici; in quanto da un lato con la mera offerta non si crea nulla e dall’altro non si documenta nessun rapporto giuridico, in quanto allo stato nessun rapporto giuridico v’è ancora da documentare o da attestare.
Naturalisticamente, infatti, il rapporto giuridico esisterà solo quando il contratto sarà stato stipulato tra la stazione appaltante e l’operatore economico aggiudicatario.
Diversamente opinando si dilaterebbe l’estensione della norma in modo da superare i suoi confini applicativi con potenziale violazione dell’art. 23 della Costituzione secondo cui “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
La conferma di questa riflessione arriva finalmente dalla risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 che nella parte finale della medesima testualmente recita che le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.
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