Premessa
L'affidamento di incarichi esterni e consulenze è un settore in cui
l'ente pubblico si muove su un crinale sottile: da un lato l'esigenza
organizzativa di reperire competenze non disponibili internamente,
dall'altro un fitto reticolo di presupposti soggettivi, oggettivi,
quantitativi e procedurali la cui violazione espone a responsabilità
dirette. La distinzione tra incarico e appalto, tra prestazione d'opera
intellettuale e collaborazione, non è solo teorica: incide direttamente sulla
disciplina applicabile, sui limiti di spesa e sui controlli.
Il corso ricostruisce il quadro normativo di riferimento - dal Codice civile al
Codice dei contratti pubblici, dagli interventi di ANAC alla più recente
giurisprudenza, pure sul tema dell'affidamento degli incarichi legali - offrendo
un approccio operativo ai presupposti di legittimità e ai profili di
responsabilità connessi.
Obiettivi
Il corso si propone di chiarire la distinzione tra incarico, appalto alla
luce della normativa civilistica e pubblicistica; di illustrare i presupposti
soggettivi, oggettivi e quantitativi di legittimità degli incarichi, inclusi
i limiti di spesa e gli adempimenti specifici per gli enti locali; di
analizzare il regime dei controlli e degli obblighi di pubblicazione;
di individuare i profili di responsabilità connessi a incarichi illegittimi o in
violazione dei limiti di spesa; e di approfondire, con taglio specifico, la
disciplina e gli orientamenti giurisprudenziali in tema di incarichi ai legali.
• Le nozioni di fondo:
La normativa civilistica di riferimento e i tratti distintivi fondamentali
tra il contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.), la prestazione d'opera
intellettuale (art. 2230 cod. civ.), il contratto d'appalto (art. 1655 cod.
civ.) e la prestazione di lavoro subordinata (art. 2094 cod. civ.)
La normativa pubblicistica: in particolare gli operatori economici ex All. I.1,
art. 1, c. 1, lett. l) del d.lgs. 36/2023 e l'art. 7 comma 6 e ss. del D.Lgs.
165/2001
La distinzione tra incarichi e appalti.
• I singoli presupposti di legittimità degli incarichi:
A) I presupposti soggettivi e oggettivi:
1) l'accertamento oggettivo della carenza di personale ed il principio
dell'autosufficienza organizzativa: i profili della motivazione dell'atto
2) la qualificazione dell'incaricato: la specializzazione “universitaria” e le
eccezioni
3) le competenze dell'ente: la “funzionalizzazione” dell'incarico
4) l'oggetto dell'incarico: in particolare gli incarichi di studio, consulenza e
ricerca e quelli di collaborazione
5) il divieto di eterodeterminazione
6) la temporaneità dell'incarico: le previsioni normative, la proroga e il
rinnovo, condizioni e limiti
7) la preventiva determinazione di durata oggetto e compenso
8) la procedura comparativa e le eccezioni giurisprudenziali
B) Gli ulteriori presupposti per gli enti locali: gli adempimenti degli enti
locali con riferimento agli incarichi; i vincoli introdotti dalla legge di
stabilità 2013 e dal D.Lgs. 75/2017
C) I presupposti quantitativi - i limiti di spesa degli incarichi:
1) il limite di spesa quantitativo generale ex art. 6, comma 8, D.L.
78/2010;
2) il limite quantitativo speciale per gli enti locali;
3) altri enti diversi dagli enti locali;
4) i limiti al trattamento onnicomprensivo
• Profili soggettivi: La competenza all'affidamento degli incarichi negli
enti locali e gli obblighi di pubblicazione ex art. 22 del D.Lgs. 33/2013
• I destinatari degli incarichi: a chi può essere affidato l'incarico, i
divieti, i casi esclusi
• Il regime dei controlli: il controllo sui regolamenti e il controllo
sui singoli atti di incarico tra norme e pronunce
• La responsabilità nell'affidamento degli incarichi:
1) gli incarichi illegittimi
2) gli incarichi in violazione dei limiti di spesa
3) la violazione delle norme in materia di pubblicazione degli incarichi
• In particolare, gli incarichi ai legali:
1) gli orientamenti in tema di incarichi agli avvocati
2) la posizione di Anac del Consiglio di Stato prima del nuovo codice dei
contratti pubblici
3) la disciplina degli appalti esclusi nel d.lgs. 36/2023
4) la recentissima posizione del Consiglio di Stato (sent. n. 2776/2025
Dipendenti pubblici, anche di società a partecipazione pubblica, funzionari e segretari comunali.
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| 25 settembre 2026 | ||||
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